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MIPAAF – Contratti di filiera per il settore della pesca e dell’acquacoltura

 

È stato approvato e pubblicato l’avviso, relativo al  Decreto n. 300946 del 6.7.2022, recante le caratteristiche le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera per il settore della pesca e dell’acquacoltura e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al D.D. prot. n. 0229127 del 20 maggio 2022.

Il 26 luglio è stato pubblicato sul sito internet del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera per il settore della pesca e dell’acquacoltura.
L’obiettivo del bando è quello di rilanciare gli investimenti nel settore ittico per valorizzare le relative importanti e significative produzioni nazionali.
I contratti di filiera rappresentano un elemento innovativo nei comparti della pesca marittima e dell’acquacoltura e possono articolarsi nelle diverse fasi della filiera ittica: da quella di produzione, a quella di trasformazione, dalla commercializzazione alla distribuzione dei prodotti.          

Il decreto, oltre a criteri e modalità di presentazione delle domande, definisce anche le modalità di erogazione dei finanziamenti e di rendicontazione delle spese. La somma complessiva stanziata è pari a 50 milioni.
Il Decreto va ad attuare una delle misure previste dal Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza, e nello specifico gli interventi “Contratti di filiera e di distretto per i settori agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura, della silvicoltura”.

 

Allegato A

MISURA 1.31 “Sostegno all’avviamento per i giovani pescatori”

 

BENEFICIARI

Il  sostegno  per  gli  interventi  di  cui  all’art.  31  del  Reg.  (UE)  508/2014  è  concesso esclusivamente a giovani pescatori (Pescatore persona fisica oppure Persona fisica). L’importo  del  sostegno  massimo  ammissibile  per  giovane  pescatore  è  fissato  in €75.000,00.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 del Reg. (UE) 508/2014, il sostegno previsto dalla presente Misura non supera il 25% del costo d’acquisizione del peschereccio e non può, in ogni caso, essere superiore a 75.000 Euro per “giovane pescatore”.

L’acquisto dell’imbarcazione è ammissibile a finanziamento solo dopo la presentazione della domanda di sostegno.

La Misura finanzia investimenti volti esclusivamente alla prima acquisizione di un peschereccio usato che abbia i seguenti requisiti:

  1. a. lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri;
  2. b. attrezzato per la pesca in mare;
  3. di età compresa tra 5 e 30 anni;
  4. d. che appartiene a un segmento di flotta per il quale la relazione sulla capacità di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del Reg. (UE) 1380/2013 ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento.

 

Il beneficiario di tale Misura è il “giovane pescatore”, ossia la persona fisica che cerca di acquisire per la prima volta un peschereccio e che, al momento della presentazione della domanda, ha un’età inferiore a 40 anni e ha esercitato l’attività di pescatore per almeno cinque  anni  o  possiede  una  formazione  professionale  equivalente,  secondo  quanto previsto nei criteri di ammissibilità.

 

Pertanto, non sono ammissibili ai benefici del presente Avviso:

GSA ATTREZZO LFT
18 STRASCICO 06 -12
18 STRASCICO 18 – 24
18 STARSCIO 24 – 40
18 PALANGARI 12 – 18
18 PALANGARI 24 – 40
18 CIRCUIZIONE 24 – 40
18 VOLANTE 24 – 40

 

Interventi ammissibili

L’acquisto dell’imbarcazione è ammissibile a finanziamento solo dopo la presentazione della domanda di sostegno.

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

– costi di investimento chiaramente connessi all’acquisizione del primo peschereccio da

parte di un “giovane pescatore”, oltre a:

– indagini/analisi preliminari all’acquisto del peschereccio;

– costi connessi all’avviamento di nuove imprese;

MISURA 1.30 “Diversificazione e nuove forme di reddito”

 

BENEFICIARI

Il sostegno per gli interventi di cui all’art. 30 del Reg. (UE) 508/2014 è concesso esclusivamente ai Pescatori (intesi come qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita l’attività di pesca professionale).

L’importo massimo del sostegno concedibile in quota pubblica per progetto e per soggetto beneficiario è fissato in euro 75.000,00

La Misura prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base  dei  costi  sostenuti  dai  beneficiari,  secondo  quando  previsto  dal  par.  1  art.  95  “Intensità dell’aiuto pubblico” del Reg. (UE) n. 508/2014. In ogni caso l’importo del sostegno concesso non supera il 50% del bilancio previsto nel piano aziendale per ciascun intervento e non può essere superiore a 75.000 euro, secondo quando previsto dall’art. 30, par. 4, del Reg. (UE) 508/2014.

La Misura contribuisce, ai sensi dell’art. 30 del Reg. (UE) 508/2014, alla diversificazione del  reddito  dei   pescatori  tramite   lo   sviluppo   di  attività   complementari,   compresi investimenti a bordo, turismo legato alla pesca sportiva, ristorazione, servizi ambientali legati alla pesca e attività pedagogiche relative alla pesca.

Oltre alla diversificazione del reddito, la Misura contribuisce ad accrescere il livello di formazione dei pescatori su ambiti produttivi correlati alla pesca (turismo legato alla pesca sportiva, ristorazione, servizi ambientali e attività pedagogiche); il beneficiario, infatti, al fine di accedere al sostegno di cui alla presente Misura, deve dimostrare di avere idonee competenze professionali nell’ambito del settore oggetto di diversificazione

Il richiedente è in possesso delle competenze necessarie per lo svolgimento dell’attività di diversificazione ovvero prevede di acquisirle prima dell’ultimazione dell’operazione.

La nuova attività presentata nel piano aziendale è complementare e correlata all’attività principale di pescatore, ivi comprese le attività di pescaturismo ed ittiturismo.

 

Si precisa che il pescatore (persona fisica) dovrà acquisire licenza di pesca dell’imbarcazione di riferimento dell’intervento e partita IVA al più tardi entro la chiusura dell’investimento concesso.

Il pescatore (persona fisica) è stato imbarcato su un peschereccio dell’Unione per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno

 

Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili, nei limiti di cui al Par. 4 dell’Avviso “Dotazione finanziaria e limiti di spesa” gli investimenti che contribuiscono alla diversificazione del reddito dei pescatori tramite lo sviluppo delle seguenti nuove1attività complementari, compresi gli interventi a bordo, correlate all’attività principale della pesca, ad esempio: investimenti a bordo,  turismo legato alla pesca sportiva, ristorazione, servizi ambientali legati alla pesca, attività pedagogiche relative alla pesca.

 

In ogni caso gli interventi non potranno essere conclusi oltre il 31/12/2023. A tale data   il   beneficiario   avrà   dovuto   quietanzare   tutte   le   spese   connesse   alla realizzazione del progetto, pena la non riconoscibilità delle stesse.

Misura 1.42 – “Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate”

Per ciascun peschereccio il proponente dovrà presentare un’unica istanza progettuale.

Ogni proposta dovrà fare chiaro riferimento esclusivamente a un solo peschereccio. 

 

Range LFT     Quota pubblica massima concedibile(in €) per progetto

<12 m              100.000,00

12-24 m           150.000,00

24 m                 200.000,00

 

DESTINATARI

Il sostegno per gli interventi relativi alla lettera a) del par. 1 dell’art. 42 del Reg. (UE) 508/2014 è concesso ad armatori e/o a proprietari di pescherecci.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b) del par. 1 dell’art. 42 del Reg. (UE) 508/2014, è vincolato all’uso di attrezzi selettivi per ridurre al minimo le catture indesiderate ed è concesso unicamente a proprietari di pescherecci dell’Unione che hanno svolto un’attività di pesca per almeno 60 giorni in mare nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno.

La Misura prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1 art. 95 “Intensità dell’aiuto pubblico” del Reg. (UE) n. 508/2014.

Interventi connessi alla pesca costiera artigianale 80%

 

Interventi ammissibili

 

Sono ritenuti ammissibili interventi:

  1. a) investimenti che valorizzano i prodotti della pesca, in particolare consentendo ai pescatori di provvedere alla trasformazione, alla commercializzazione e alla vendita diretta delle proprie catture;
  1. b) investimenti innovativi a bordo che migliorino la qualità dei prodotti della pesca.

In ogni caso gli interventi non potranno essere conclusi oltre il 31/12/2023. A tale data il beneficiario avrà dovuto quietanzare tutte le spese connesse alla realizzazione del progetto, pena la non riconoscibilità delle stesse.

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

– costi di investimento che valorizzano i prodotti della pesca, in particolare consentendo ai pescatori di provvedere alla trasformazione, alla commercializzazione e alla vendita diretta delle proprie catture, connessi all’attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari e attrezzature);

– costi di investimenti innovativi a bordo, connessi all’attività di progetto, che migliorino la qualità dei prodotti della pesca.

Misura 1.41 – “Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici”

 

Art. 41, par. 1 del Reg. (UE) n. 508/2014)

DESTINATARI

Il sostegno è concesso unicamente ai proprietari di pescherecci e non più di una volta per lo stesso tipo di investimento nel corso del periodo di programmazione per lo stesso peschereccio.

La Misura prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1 art. 95 “Intensità dell’aiuto pubblico” del Reg. (UE) n. 508/2014.

Interventi connessi alla pesca costiera artigianale 80%

 

 Descrizione degli Obiettivi della Misura

La Misura in oggetto si propone l’obiettivo di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare l’efficienza energetica dei pescherecci, conformemente all’obiettivo principale della strategia Europa 2020, finanziando:

–      investimenti destinati ad attrezzature (a condizione che non ne venga inficiata la selettività) o a bordo volti a ridurre l’emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l’efficienza energetica dei pescherecci;

–      audit e regimi di efficienza energetica nonché studi per valutare il contributo dei sistemi di propulsione alternativi  e  della  progettazione  degli  scafi  sull’efficienza  energetica  dei pescherecci.

 

 

Art. 41, par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014)

BENEFICIARI

Il sostegno è concesso unicamente ai proprietari di pescherecci e non più di una volta per lo stesso tipo di investimento nel corso del periodo di programmazione per lo stesso peschereccio.

In deroga al par. 1 dell’art. 95 “Intensità dell’aiuto pubblico” del Reg. (UE) n. 508/2014 e ai sensi del par. 4 dello stesso articolo – per gli interventi a norma dell’articolo 41, paragrafo 2 concernenti la sostituzione o l’ammodernamento dei motori principali o accessori – l’intensità massima dell’aiuto pubblico è pari al 30% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari

Il motore, principale o ausiliario, oggetto del sostegno è stato certificato ufficialmente ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1224/2009 “certificazione della potenza del motore”

L’imbarcazione da pesca appartiene ad un segmento di flotta per il quale la relazione1 sulla capacità di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1380/2013 ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento.

L’imbarcazione da pesca ha lunghezza fuori tutto fino a 24 metri e rispetta le variazioni di potenza di cui alle lett. a), b) e c) del par. 2

Per le imbarcazioni da pesca non soggette alla certificazione della potenza del motore, il

sostegno è concesso unicamente per la sostituzione o l’ammodernamento del motore principale o ausiliario riguardo al quale la coerenza dei dati relativi alla potenza del motore è stata verificata conformemente all’articolo 41 del Reg. (CE) n. 1224/2009 e il motore è stato ispezionato materialmente per assicurare che la sua potenza non superi quella indicata nella licenza di pesca

 

Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili, ai sensi del par. 2 dell’art. 41 del Reg. (UE) 508/14, i seguenti interventi per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari a:

  1. a) pescherecci di lunghezza fuori tutto fino a  12  metri, a  condizione  che  il nuovo  o modernizzato motore non abbia più capacità in kW rispetto al motore da sostituire;

 

  1. b) pescherecci di lunghezza fuori tutto tra 12 e 18 metri, a condizione che la capacità in kW del nuovo o modernizzato motore sia di almeno il 20% inferiore a quella del motore da sostituire;
  2. c) pescherecci di lunghezza fuori tutto tra 18 e 24 metri, a condizione che la capacità in kW del nuovo o modernizzato motore sia di almeno il 30% inferiore a quella del motore da sostituire.

La  riduzione  di  potenza  del  motore  di  cui  alle  precedenti  lett.  b)  e  c),  può  essere conseguita da un gruppo di navi per ciascuna categoria di nave di cui a tali lettere.

Il   sostegno  di  cui  al  paragrafo  2  del  precitato   art.  41,  per  la   sostituzione  o

l’ammodernamento di motori principali o ausiliari:

– è concesso unicamente per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari che siano stati certificati ufficialmente ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 (“certificazione della potenza del motore”).

Per i pescherecci non soggetti alla certificazione della potenza del motore, il sostegno è concesso  unicamente  per  la  sostituzione  o  l’ammodernamento  di  motori  principali  o ausiliari riguardo ai quali la coerenza dei dati relativi alla potenza del motore è stata verificata conformemente all’articolo 41 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e il motore è stato ispezionato materialmente per assicurare che la sua potenza non superi quella indicata nelle licenze di pesca.

– è corrisposto solo dopo che la riduzione di capacità richiesta in kW è stata radiata in modo  permanente  dal  registro  della  flotta  peschereccia  dell’Unione  (Tale  radiazione dovrà avvenire ed essere dimostrabile al momento dell’erogazione del sostegno.)

Misura 1.32 – “Salute e sicurezza (Art. 32 del Reg. (UE) n. 508/2014)”

 

SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO

Pescatori

Proprietari di imbarcazioni da pesca

Armatori di imbarcazioni da pesca

 

 Se l’intervento consiste in un investimento a bordo, il sostegno può essere concesso una sola volta per lo  stesso  tipo  di  investimento  e  per  lo  stesso  peschereccio  nel  corso  del  periodo  di programmazione; allo stesso modo, se l’intervento consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, il sostegno può essere concesso una sola volta per lo stesso tipo di attrezzatura e per lo stesso beneficiario nel corso del periodo di programmazione (Reg. (UE) 508/2014 Art. 32 par.3)

 

 

Categorie ammissibili di spesa

La Misura prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari. Interventi connessi alla pesca costiera artigianale 80%

 

Ai fini del presente Avviso sono ammissibili le spese sostenute dalla data di presentazione della domanda di sostegno secondo quanto previsto al paragrafo 4 dell’Avviso “Dotazione finanziaria e limiti di spesa”.

 

 

In ogni caso gli interventi non potranno essere conclusi oltre il 31/12/2023. A tale data il beneficiario avrà  dovuto  quietanzare  tutte  le  spese  connesse  alla  realizzazione  del  progetto,  pena  la  non riconoscibilità delle stesse.

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

  • investimenti a bordo;
  • investimenti in singole attrezzature, volti a migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori oltre a spese chiaramente connesse all’attività di progetto

 

 Per fare degli esempi:

 Interventi sulla sicurezza – Acquisto ed installazione: zattere di salvataggio, sganci idrostatici delle zattere di salvataggio, segnali di soccorso ecc….

 Interventi in merito al miglioramento delle condizioni sanitarie per i pescatori a bordo dei pescherecci: acquisto e installazione di cassette di pronto soccorso, acquisto di medicinali e dispositivi per cure urgenti a bordo, campagne d’informazione per migliorare la salute a bordo ecc….

 Interventi in merito al miglioramento delle condizioni igieniche per i pescatori a bordo dei pescherecci: servizi igienico-sanitari quali gabinetti e lavabi, impianti di cucina e cambuse, depuratori per la produzione di acqua potabile ecc….

Interventi in merito al miglioramento delle condizioni di lavoro per i pescatori a   bordo dei pescherecci: parapetti e ringhiere del ponte, strutture di riparo del ponte e ammodernamento delle cabine per il riparo dalle intemperie, vernici antiscivolo e stuoie di gomma antiscivolo ecc….

 

Tra  le  voci  di  spesa  non  rientrano  come  ammissibili  i  costi della  manutenzione  programmata  o  preventiva  di  qualsiasi  elemento  dell’armamento finalizzata a mantenere la funzionalità di un dato dispositivo.  Sono  ammissibili  a  cofinanziamento  gli  investimenti  a  bordo  o  destinati  a  singole attrezzature a condizione che tali investimenti vadano al di là dei requisiti imposti dal diritto dell’Unione  o  nazionale;  a  tal  proposito  si  ritiene  che  la  sostituzione  di  un’attrezzatura prevista  quale  obbligatoria  dal  diritto  Unionale  o  nazionale  non  è  spesa  ammissibile.  È, invece,  ammissibile  la  dotazione  ulteriore  di  una  seconda  attrezzatura  ovvero  di  capacità supplementari  con  caratteristiche  tecniche  più  avanzate.  Pertanto,  nel  verificarsi  di quest’ultima  condizione  è  fatto  obbligo  al  beneficiario  di  mantenere  in  funzione  la  doppia attrezzatura ovvero l’attrezzatura con capacità supplementari per tutto il periodo di stabilità dell’operazione.

 

Range LFT     Quota pubblica massima concedibile(in €) per progetto

<12 m              100.000,00

12-24 m           150.000,00

24 m                 200.000,00

 

 

Misura 1.41 – “Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici” (art. 41, par. 1 e par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014)”.

 

Misura 1.42 – “Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate”

 

PARCO AGRISOLARE del PNRR

 

Grazie ai fondi in arrivo dal PNRR, sarà a brevissimo attivato dal Ministero delle Politiche Agricole (MIPAAF) il bando per il “Parco Agrisolare” che, con una dotazione di circa 1,5 miliardi di euro, sosterrà gli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica in ambito agricolo, escludendo totalmente il consumo di suolo, e avvicinando il nostro Paese al raggiungimento dell’obiettivo della neutralità climatica attesa per il 2050.

 

BENEFICIARI

  • Imprenditori Agricoli Professionali (IAP);
  • Coltivatori Diretti (CD), iscritti alla previdenza agricola;
  • Imprese Agroindustriali.

 

INTERVENTI AMMISSIBILI

Gli interventi ammissibili sono gli impianti fotovoltaici con potenza di picco tra 6 kW e 500 kW, da realizzare sui tetti di fabbricati strumentali alle attività del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale.

Unitamente al fotovoltaico, sono ammessi anche i seguenti interventi di riqualificazione: rimozione e smaltimento di eternit/amianto dai tetti; isolamento termico dei tetti; sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto.

 

SPESE AGEVOLABILI

La spesa massima ammissibile per singolo progetto è pari a 750.000 euro, nel limite massimo di un milione di euro per singolo soggetto beneficiario.

Sono ammessi i costi di:

  • progettazione, asseverazioni e altre spese professionali richieste dal tipo di lavori, comprese le spese relative all’elaborazione e presentazione dell’istanza;
  • rimozione e smaltimento dell’amianto, ove presente;
  • fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi;
  • demolizione e ricostruzione delle coperture;
  • installazione di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto, sistemi di accumulo, colonnine di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e le macchine agricole;
  • direzione lavori;
  • connessione alla rete.

Si precisa poi che il limite massimo di spesa è fino a 1.500 euro/kW per i pannelli FV, e fino a ulteriori 1.000 euro/kWh se sono installati anche sistemi di accumulo.

In ogni caso, il contributo complessivo corrisposto per i sistemi di accumulo non può eccedere 50mila euro.

In caso siano installate colonnine di ricarica elettrica per i veicoli, potrà essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali per FV e accumuli, una spesa fino a un limite massimo ammissibile di 1.000 euro/kW a colonnina.

 

 AGEVOLAZIONE

L’agevolazione consiste in un finanziamento in conto capitale pari al 50% per le aziende agricole attive nella produzione primaria e per quelle attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli, nelle Regioni meno sviluppate (Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) ed il 40% per le stesse tipologie di aziende che operano nelle altre Regioni.

Si evidenzia che tali aliquote di agevolazione potranno essere soggette ad una maggiorazione di ulteriori 20 punti percentuali in alcuni casi, ad esempio per investimenti realizzati da giovani agricoltori. Invece per le imprese di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, gli aiuti possono arrivare al 30% dei costi, grazie all’ausilio di alcuni possibili bonus.

Ad esempio, è prevista la maggiorazione di ulteriori 20 punti percentuali anche nel caso di aiuti concessi alle piccole imprese.

Fondo Impresa Femminile

Diventa pienamente operativo il Fondo Impresa Donna, introdotto dalla Legge di Bilancio e diventato strumento cardine del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per raggiungere l’obiettivo di un aumento del 4% dell’occupazione femminile.

 

Per l’avvio di nuove imprese femminili

– la domanda può essere compilata dalle ore 10 del 5 maggio 2022;

– la domanda può essere inviata dalle ore 10 del 19 maggio 2022;

 

Per lo sviluppo di imprese femminili già costituite

– la domanda può essere compilata dalle ore 10 del 24 maggio 2022;

– la domanda può essere inviata dalle ore 10 del 7 giugno 2022;

 

Cos’è

Il Fondo a sostegno dell’impresa femminile è stato istituito al fine di promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell’imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e di massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese.

    Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, che si avvale, in qualità di Soggetto gestore, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia.

     

    A chi si rivolge

    Il Fondo è volto a sostenere imprese femminili (intese come imprese a prevalente partecipazione femminile e lavoratrici autonome) di qualsiasi dimensione, con sede legale e/o operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, già costituite o di nuova costituzione, attraverso la concessione di agevolazioni nell’ambito di una delle due seguenti linee di azione:

    1. incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili;
    2. incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili.

    In particolare, possono beneficiare degli “incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili” di cui alla precedente lettera a), le imprese femminili costituite da meno di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, e le lavoratrici autonome in possesso della partita IVA aperta da meno di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Possono presentare domanda, inoltre, le persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa femminile.

    Possono beneficiare degli “incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili” di cui alla precedente lettera b), le imprese femminili costituite da almeno dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, e le lavoratrici autonome in possesso della partita IVA aperta da almeno dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione

     

    Cosa finanzia

    Le agevolazioni sono concesse a fronte di programmi di investimento per la costituzione e l’avvio di una nuova impresa femminile ovvero per lo sviluppo e il consolidamento di imprese femminili, nei seguenti settori:

    • produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli;
    • fornitura di servizi, in qualsiasi settore;
    • commercio e turismo.

    Le iniziative devono, inoltre:

    • essere realizzate entro ventiquattro mesi dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione delle agevolazioni;
    • prevedere spese ammissibili non superiori a 250.000,00 euro al netto d’IVA per i programmi di investimento che prevedono la costituzione e l’avvio di una nuova impresa femminile, ovvero non superiori a 400.000 euro al netto d’IVA per i programmi di investimento volti allo sviluppo e al consolidamento di imprese femminili.

     

    L’agevolazione

    Le agevolazioni  assumono la forma del contributo a fondo perduto e del finanziamento agevolato, anche in combinazione tra loro.

    Il finanziamento, della durata massima di 8 anni, è a tasso zero e non è assistito da forme di garanzia.

    La forma e la misura delle agevolazioni sono articolate in funzione delle linee di azione e dell’ammontare delle spese ammissibili previste nei programmi di investimento. In particolare:

    • per gli incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili, le agevolazioni assumono la sola forma del contributo a fondo perduto per un importo massimo pari a:
      • 80% delle spese ammissibili e comunque fino a euro 50.000,00, per i programmi di investimento che prevedono spese ammissibili non superiori a euro 100.000,00;
      • 50% delle spese ammissibili, per i programmi di investimento che prevedono spese ammissibili superiori a euro 100.000,00 e fino a euro 250.000,00;
    • per gli incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili, le agevolazioni assumono la forma sia del contributo a fondo perduto sia del finanziamento agevolato e sono articolate come di seguito indicato:
      • per le imprese femminili costituite da non più di 36 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le agevolazioni sono concesse fino a copertura dell’’80% delle spese ammissibili, in egual misura in forma di contributo a fondo perduto e in forma di finanziamento agevolato;
      • per le imprese femminili costituite da oltre 36 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le agevolazioni sono concesse come al punto precedente in relazione alle spese di investimento, mentre le esigenze di capitale circolante costituenti spese ammissibili sono agevolate nella forma del contributo a fondo perduto.

     

    Termini e modalità di presentazione delle domande

    Le agevolazioni sono concesse con una procedura valutativa a sportello.

     

    Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 Misura 1.43 Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca (Art. 43 del Reg. UE n. 508/2014)

     

    Finalità e obiettivi della Misura

    Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze.

    Obiettivo Tematico

    Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura

    Finalità

    Migliorare la qualità, il controllo e la tracciabilità dei prodotti sbarcati, accrescere l’efficienza energetica, contribuire alla protezione dell’ambiente, migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro e facilitare l’osservanza dell’obbligo di sbarcare tutte le catture

    Beneficiari

    Imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura che esercitino un servizio di sale d’asta o di mercati ittici all’ingrosso in possesso, alla data di presentazione della domanda, dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute con Numero di Riconoscimento Comunitario con attività associata “Mercato all’ingrosso”, sigle “AH” e “WM”.
    Imprese di servizi per il settore pesca e acquacoltura operanti, alla data di presentazione della domanda, nei settori di attività economica 30.11.02, 33.15.0, 52.22.09 e che erogano servizi per natanti e imbarcazioni a destinazione peschereccia.

    Interventi ammissibili

    Sono ritenuti ammissibili i seguenti interventi, di cui ai paragrafi 1 e 3 dell’art. 43 del Reg. UE n. 508/2014, volti a:

    a. ammodernare e/o migliorare le infrastrutture dei porti di pesca, delle sale per la vendita all’asta, dei siti di sbarco1e dei ripari di pesca.

    b. investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini.

    Sono esclusi gli interventi finalizzati alla costruzione di infrastrutture ex-novo.

    Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 Misura 2.48 lett. a), c) Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura (art. 48 lett. a, c del Reg. UE 508/2014)

    Finalità e obiettivi della Misura

    Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

    Obiettivo Tematico

    Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura

    Misura 2.48 – Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura

    Finalità

    Aumentare la competitività e il rendimento economico delle attività di acquacoltura.

    Beneficiari

    Imprese acquicole

    Interventi ammissibili

    Sono ritenuti ammissibili a contributo, ai sensi dell’art. 48 lett. a), c) del Reg. (UE) n. 508/2014, gli interventi finalizzati agli investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura, intesi quali:
    1) la realizzazione di nuovi impianti produttivi (lett.a)
    2) l’ampliamento o l’ammodernamento di impianti di acquacoltura esistenti (lett. c).
    Sono, altresì, ammessi investimenti riguardanti:

    • le imbarcazioni asservite ad impianti di acquacoltura ed iscritte nei registri e destinate a servizi speciali per uso in conto proprio;
    • le imbarcazioni di servizio con licenza di pesca di V categoria asservite ad impianto utilizzate in acquacoltura;
    • gli investimenti relativi al commercio al dettaglio svolto dall’azienda quando tale commercio formi parte integrante dell’impresa di acquacoltura.