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Misura 1.41 – “Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici”

 

Art. 41, par. 1 del Reg. (UE) n. 508/2014)

DESTINATARI

Il sostegno è concesso unicamente ai proprietari di pescherecci e non più di una volta per lo stesso tipo di investimento nel corso del periodo di programmazione per lo stesso peschereccio.

La Misura prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1 art. 95 “Intensità dell’aiuto pubblico” del Reg. (UE) n. 508/2014.

Interventi connessi alla pesca costiera artigianale 80%

 

 Descrizione degli Obiettivi della Misura

La Misura in oggetto si propone l’obiettivo di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare l’efficienza energetica dei pescherecci, conformemente all’obiettivo principale della strategia Europa 2020, finanziando:

–      investimenti destinati ad attrezzature (a condizione che non ne venga inficiata la selettività) o a bordo volti a ridurre l’emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l’efficienza energetica dei pescherecci;

–      audit e regimi di efficienza energetica nonché studi per valutare il contributo dei sistemi di propulsione alternativi  e  della  progettazione  degli  scafi  sull’efficienza  energetica  dei pescherecci.

 

 

Art. 41, par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014)

BENEFICIARI

Il sostegno è concesso unicamente ai proprietari di pescherecci e non più di una volta per lo stesso tipo di investimento nel corso del periodo di programmazione per lo stesso peschereccio.

In deroga al par. 1 dell’art. 95 “Intensità dell’aiuto pubblico” del Reg. (UE) n. 508/2014 e ai sensi del par. 4 dello stesso articolo – per gli interventi a norma dell’articolo 41, paragrafo 2 concernenti la sostituzione o l’ammodernamento dei motori principali o accessori – l’intensità massima dell’aiuto pubblico è pari al 30% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari

Il motore, principale o ausiliario, oggetto del sostegno è stato certificato ufficialmente ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1224/2009 “certificazione della potenza del motore”

L’imbarcazione da pesca appartiene ad un segmento di flotta per il quale la relazione1 sulla capacità di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1380/2013 ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento.

L’imbarcazione da pesca ha lunghezza fuori tutto fino a 24 metri e rispetta le variazioni di potenza di cui alle lett. a), b) e c) del par. 2

Per le imbarcazioni da pesca non soggette alla certificazione della potenza del motore, il

sostegno è concesso unicamente per la sostituzione o l’ammodernamento del motore principale o ausiliario riguardo al quale la coerenza dei dati relativi alla potenza del motore è stata verificata conformemente all’articolo 41 del Reg. (CE) n. 1224/2009 e il motore è stato ispezionato materialmente per assicurare che la sua potenza non superi quella indicata nella licenza di pesca

 

Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili, ai sensi del par. 2 dell’art. 41 del Reg. (UE) 508/14, i seguenti interventi per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari a:

  1. a) pescherecci di lunghezza fuori tutto fino a  12  metri, a  condizione  che  il nuovo  o modernizzato motore non abbia più capacità in kW rispetto al motore da sostituire;

 

  1. b) pescherecci di lunghezza fuori tutto tra 12 e 18 metri, a condizione che la capacità in kW del nuovo o modernizzato motore sia di almeno il 20% inferiore a quella del motore da sostituire;
  2. c) pescherecci di lunghezza fuori tutto tra 18 e 24 metri, a condizione che la capacità in kW del nuovo o modernizzato motore sia di almeno il 30% inferiore a quella del motore da sostituire.

La  riduzione  di  potenza  del  motore  di  cui  alle  precedenti  lett.  b)  e  c),  può  essere conseguita da un gruppo di navi per ciascuna categoria di nave di cui a tali lettere.

Il   sostegno  di  cui  al  paragrafo  2  del  precitato   art.  41,  per  la   sostituzione  o

l’ammodernamento di motori principali o ausiliari:

– è concesso unicamente per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari che siano stati certificati ufficialmente ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 (“certificazione della potenza del motore”).

Per i pescherecci non soggetti alla certificazione della potenza del motore, il sostegno è concesso  unicamente  per  la  sostituzione  o  l’ammodernamento  di  motori  principali  o ausiliari riguardo ai quali la coerenza dei dati relativi alla potenza del motore è stata verificata conformemente all’articolo 41 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e il motore è stato ispezionato materialmente per assicurare che la sua potenza non superi quella indicata nelle licenze di pesca.

– è corrisposto solo dopo che la riduzione di capacità richiesta in kW è stata radiata in modo  permanente  dal  registro  della  flotta  peschereccia  dell’Unione  (Tale  radiazione dovrà avvenire ed essere dimostrabile al momento dell’erogazione del sostegno.)

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