shadow

MISURA 1.30 “Diversificazione e nuove forme di reddito”

 

BENEFICIARI

Il sostegno per gli interventi di cui all’art. 30 del Reg. (UE) 508/2014 è concesso esclusivamente ai Pescatori (intesi come qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita l’attività di pesca professionale).

L’importo massimo del sostegno concedibile in quota pubblica per progetto e per soggetto beneficiario è fissato in euro 75.000,00

La Misura prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base  dei  costi  sostenuti  dai  beneficiari,  secondo  quando  previsto  dal  par.  1  art.  95  “Intensità dell’aiuto pubblico” del Reg. (UE) n. 508/2014. In ogni caso l’importo del sostegno concesso non supera il 50% del bilancio previsto nel piano aziendale per ciascun intervento e non può essere superiore a 75.000 euro, secondo quando previsto dall’art. 30, par. 4, del Reg. (UE) 508/2014.

La Misura contribuisce, ai sensi dell’art. 30 del Reg. (UE) 508/2014, alla diversificazione del  reddito  dei   pescatori  tramite   lo   sviluppo   di  attività   complementari,   compresi investimenti a bordo, turismo legato alla pesca sportiva, ristorazione, servizi ambientali legati alla pesca e attività pedagogiche relative alla pesca.

Oltre alla diversificazione del reddito, la Misura contribuisce ad accrescere il livello di formazione dei pescatori su ambiti produttivi correlati alla pesca (turismo legato alla pesca sportiva, ristorazione, servizi ambientali e attività pedagogiche); il beneficiario, infatti, al fine di accedere al sostegno di cui alla presente Misura, deve dimostrare di avere idonee competenze professionali nell’ambito del settore oggetto di diversificazione

Il richiedente è in possesso delle competenze necessarie per lo svolgimento dell’attività di diversificazione ovvero prevede di acquisirle prima dell’ultimazione dell’operazione.

La nuova attività presentata nel piano aziendale è complementare e correlata all’attività principale di pescatore, ivi comprese le attività di pescaturismo ed ittiturismo.

 

Si precisa che il pescatore (persona fisica) dovrà acquisire licenza di pesca dell’imbarcazione di riferimento dell’intervento e partita IVA al più tardi entro la chiusura dell’investimento concesso.

Il pescatore (persona fisica) è stato imbarcato su un peschereccio dell’Unione per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno

 

Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili, nei limiti di cui al Par. 4 dell’Avviso “Dotazione finanziaria e limiti di spesa” gli investimenti che contribuiscono alla diversificazione del reddito dei pescatori tramite lo sviluppo delle seguenti nuove1attività complementari, compresi gli interventi a bordo, correlate all’attività principale della pesca, ad esempio: investimenti a bordo,  turismo legato alla pesca sportiva, ristorazione, servizi ambientali legati alla pesca, attività pedagogiche relative alla pesca.

 

In ogni caso gli interventi non potranno essere conclusi oltre il 31/12/2023. A tale data   il   beneficiario   avrà   dovuto   quietanzare   tutte   le   spese   connesse   alla realizzazione del progetto, pena la non riconoscibilità delle stesse.

Posted in:
Articles by:
Published: