
Art. 41, par. 1 del Reg. (UE) n. 508/2014)
DESTINATARI
Il sostegno è concesso unicamente ai proprietari di pescherecci e non più di una volta per lo stesso tipo di investimento nel corso del periodo di programmazione per lo stesso peschereccio.
La Misura prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1 art. 95 “Intensità dell’aiuto pubblico” del Reg. (UE) n. 508/2014.
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale 80%
Descrizione degli Obiettivi della Misura
La Misura in oggetto si propone l’obiettivo di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare l’efficienza energetica dei pescherecci, conformemente all’obiettivo principale della strategia Europa 2020, finanziando:
– investimenti destinati ad attrezzature (a condizione che non ne venga inficiata la selettività) o a bordo volti a ridurre l’emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l’efficienza energetica dei pescherecci;
– audit e regimi di efficienza energetica nonché studi per valutare il contributo dei sistemi di propulsione alternativi e della progettazione degli scafi sull’efficienza energetica dei pescherecci.
Art. 41, par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014)
BENEFICIARI
Il sostegno è concesso unicamente ai proprietari di pescherecci e non più di una volta per lo stesso tipo di investimento nel corso del periodo di programmazione per lo stesso peschereccio.
In deroga al par. 1 dell’art. 95 “Intensità dell’aiuto pubblico” del Reg. (UE) n. 508/2014 e ai sensi del par. 4 dello stesso articolo – per gli interventi a norma dell’articolo 41, paragrafo 2 concernenti la sostituzione o l’ammodernamento dei motori principali o accessori – l’intensità massima dell’aiuto pubblico è pari al 30% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari
Il motore, principale o ausiliario, oggetto del sostegno è stato certificato ufficialmente ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1224/2009 “certificazione della potenza del motore”
L’imbarcazione da pesca appartiene ad un segmento di flotta per il quale la relazione1 sulla capacità di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1380/2013 ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento.
L’imbarcazione da pesca ha lunghezza fuori tutto fino a 24 metri e rispetta le variazioni di potenza di cui alle lett. a), b) e c) del par. 2
Per le imbarcazioni da pesca non soggette alla certificazione della potenza del motore, il
sostegno è concesso unicamente per la sostituzione o l’ammodernamento del motore principale o ausiliario riguardo al quale la coerenza dei dati relativi alla potenza del motore è stata verificata conformemente all’articolo 41 del Reg. (CE) n. 1224/2009 e il motore è stato ispezionato materialmente per assicurare che la sua potenza non superi quella indicata nella licenza di pesca
Interventi ammissibili
Sono ritenuti ammissibili, ai sensi del par. 2 dell’art. 41 del Reg. (UE) 508/14, i seguenti interventi per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari a:
- a) pescherecci di lunghezza fuori tutto fino a 12 metri, a condizione che il nuovo o modernizzato motore non abbia più capacità in kW rispetto al motore da sostituire;
- b) pescherecci di lunghezza fuori tutto tra 12 e 18 metri, a condizione che la capacità in kW del nuovo o modernizzato motore sia di almeno il 20% inferiore a quella del motore da sostituire;
- c) pescherecci di lunghezza fuori tutto tra 18 e 24 metri, a condizione che la capacità in kW del nuovo o modernizzato motore sia di almeno il 30% inferiore a quella del motore da sostituire.
La riduzione di potenza del motore di cui alle precedenti lett. b) e c), può essere conseguita da un gruppo di navi per ciascuna categoria di nave di cui a tali lettere.
Il sostegno di cui al paragrafo 2 del precitato art. 41, per la sostituzione o
l’ammodernamento di motori principali o ausiliari:
– è concesso unicamente per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari che siano stati certificati ufficialmente ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 (“certificazione della potenza del motore”).
Per i pescherecci non soggetti alla certificazione della potenza del motore, il sostegno è concesso unicamente per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari riguardo ai quali la coerenza dei dati relativi alla potenza del motore è stata verificata conformemente all’articolo 41 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e il motore è stato ispezionato materialmente per assicurare che la sua potenza non superi quella indicata nelle licenze di pesca.
– è corrisposto solo dopo che la riduzione di capacità richiesta in kW è stata radiata in modo permanente dal registro della flotta peschereccia dell’Unione (Tale radiazione dovrà avvenire ed essere dimostrabile al momento dell’erogazione del sostegno.)
