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FEAMP 2014/2020 Misura: 1.40 Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibilii e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili

OGGETTO DELL’ AVVISO

La Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, nell’ambito del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 ed in coerenza con le previsioni contenute nel Programma stesso e nelle Disposizioni Attuative di Misura, rende note le modalità e le procedure per la presentazione e l’ammissione delle domande di sostegno a valere sulle risorse previste nella misura 1.40, intesa a proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini nell’ambito di attività di pesca sostenibili con la partecipazione, se del caso, dei pescatori.

Nello specifico, il presente Avviso sostiene interventi a valere su:

a) la raccolta, da parte di pescatori, di rifiuti dal mare, ad esempio la rimozione degli attrezzi da pesca perduti e dei rifiuti marini;

b) azioni di incremento della consapevolezza ambientale che coinvolga i pescatori nella protezione e nel ripristino della biodiversità marina.

La Misura afferisce alla Priorità 1 – Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

 

DISCIPLINARE

Per la pratica attuazione del presente Avviso Pubblico si rinvia alle Disposizioni Attuative di Misura di cui all’Allegato “A” e alla Modulistica di cui all’Allegato “B”.

 

BENEFICIARI

Organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato Membro.

Ciascuna organizzazione potrà partecipare o in forma singola o in forma associata in ATI/ATS.

Inoltre, ciascuna organizzazione, indipendentemente dalla scelta di andare in forma associata o singola, potrà candidare un solo progetto.

 

Misura Dotazione misura 1.40 – € 3.000.000,00

L’importo della spesa ammissibile per progetto: nessuno.

 

INTENSITA’ DELL’ AIUTO

La Misura prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1 art. 95 “Intensità dell’aiuto pubblico” del Reg. (UE) n. 508/2014.

Secondo quanto previsto dalla lett. a) del par. 2, del medesimo articolo, in deroga al par. 1, si applica un’intensità dell’aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile dell’intervento quando il beneficiario è un Organismo di diritto pubblico o un’impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all’art. 106, par. 2, TFUE, qualora l’aiuto sia concesso per la gestione di tali servizi.

Per ulteriori info o per le domande contattaci pure.

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